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Impignorabilità prima casa

Fedele all'impegno di evidenziare gli aspetti che più da vicino interessano le famiglie, così come trattati dalla conversione dell'ormai arcinoto decreto del fare, dedico alcune righe ai pignoramenti sulla prima casa nel caso si abbiano debiti con il Fisco.

Un primo intervento è stato compiuto in materia di Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – riscrivendo la prima parte dell'art. 76 del DPR 602/1973 (che, per l'appunto, si occupa di tali imposte) - : l'agente della riscossione, nelle ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso debitore vi risiede anagraficamente. Questo significa che Equitalia non può ottenere il pignoramento solo ed esclusivamente quando il debitore si trovi nelle seguenti condizioni: il contribuente debitore sia proprietario di un solo bene immobile; che l immobile sia adibito ad uso abitativo; che l'immobile non abbia le caratteristiche di “abitazione di lusso” e, comunque, il fabbricato non sia classificato nelle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); il contribuente abbia la residenza anagrafica nell'unico immobile di sua proprietà.

Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, inoltre, individuerà una serie di “beni essenziali” che Equitalia non può comunque pignorare.

In ogni caso, la legge 98 del 2013 prevede che è sempre fatta salva “la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 del codice di procedura civile”; vale a dire: se il contribuente debitore avesse subito il pignoramento della prima casa (anche se è l'unico immobile di proprietà), su iniziativa di soggetti diversi da Equitalia, la stessa potrebbe intervenire nella procedura esecutiva concorrendo al riparto sul ricavato della vendita del bene.

Nei casi in cui, poi, si tratti di contribuenti proprietari di due o più immobili (ad uso abitativo e non), sempre fatta salva la facoltà di intervento di cui sopra, Equitalia può promuovere il pignoramento di beni del contribuente debitore a condizione che il credito da riscuotere sia superiore ai 120.000 euro; ma, sarà indispensabile che sia stata iscritta ipoteca sugli immobili del debitore e se siano già trascorsi 6 mesi dall'iscrizione ipotecaria senza che il debito sia stato estinto.

 
© michelangelo, mercoledì 23 ottobre 2013