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Con riguardo allo sfratto per morosità

Nel caso in cui non si riesca a pagare regolarmente il canone di locazione (e il proprietario non è tollerante) presto si riceve una lettera con cui si sollecita il pagamento e si avverte che, nel caso di persistenza di una tale condotta, sarà attivata la procedura giudiziaria diretta ad ottenerlo insieme al rilascio dell'immobile.

Se, però, l'inquilino rimane insensibile a tale sollecito inevitabilmente gli sarà recapitata un'altra lettera (inclusa in una busta verde) con cui si è convocati davanti al Giudice del Tribunale del luogo in cui l'abitazione si trova, per ricevere l'intimazione e la convalida dello sfratto. In entrambe le circostanze è bene sempre ricevere e leggere la corrispondenza per difendere in modo adeguato e proficuo i propri diritti (se ce ne fossero i presupposti).

Nel giorno fissato dal Giudice per occuparsi dello sfratto si può “sanare” la morosità versando il dovuto - maggiorato degli interessi e delle spese processuali - seduta stante oppure entro 90 giorni: in tal modo il contratto rimane in vigore e si può continuare a stare nell'immobile abitato (la sanatoria non si può ottenere se si tratta di locali destinati ad un uso commerciale).

In alternativa, spiegando le ragioni che non hanno permesso di continuare a pagare si può chiedere il “termine di grazia”, pari a tre mesi (solitamente), entro il quale corrispondere al proprietario ciò che doveva ricevere: se, però, alla successiva udienza il Giudice constata che l'impegno assunto precedentemente non sia stato atteso, egli convaliderà lo sfratto e fisserà il giorno in cui l'inquilino dovrà lasciare la casa.

Ora, poniamo il caso in cui non si riesca in un qualche modo a porre riparo al problema.

Si riceve, prima, il c.d. atto di precetto con cui il proprietario comanda all'inquilino di lasciare l'immobile entro 10 giorni e, poi - se il rilascio non dovesse aver luogo - l'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica quando si presenterà per eseguire lo sfratto.

In tal caso sarebbe bene che ci si recasse presso l'Assessorato comunale preposto ai servizi sociali oppure, addirittura, dal Sindaco al fine di poter colloquiare e dimostrare, anche usando apposita documentazione, la condizione di disoccupazione o di cassa integrazione che ha impedito il pagamento dell'affitto, la presenza in casa di figli minorenni o di persone malate e invalide.

I Comuni, se vogliono, possono intervenire per aiutare a trovare un'altra casa, cercare un accordo con il proprietario, concedere una casa popolare oppure assegnare in via di urgenza un alloggio per un periodo determinato; non è detto che si pervenga ad una soluzione, ma bisogna non tralasciare questa strada.

Si deve, comunque, ricordare che esistono delle agevolazioni a favore di soggetti non abbienti, volte a contenere il canone di locazione: la legge regionale FVG n. 6 del 2003 contiene le regole di riferimento al riguardo prevedendo dei contributi per il pagamento del canone a favore di cittadini in difficoltà.

La domanda, volta ad ottenere una contribuzione o, meglio, una sorta di rimborso dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente rispetto al bando, va presentata da soggetti maggiorenni, (che abbiano certi requisiti e siano titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo), purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita ad abitazione del richiedente (è bene, per avere le informazioni più dettagliate concernenti il proprio caso, recarsi presso il proprio Comune di attuale residenza o in cui si presta l'attività lavorativa).

Ci sono, poi, dei requisiti reddituali da attestare con l'apposita certificazione ISE/ISEE fornita al privato su istanza da presentare ad un CAAF: l'indicatore della situazione economica non deve superare l'importo di 31.130,00 euro, mentre l'indicatore della situazione economica equivalente non deve essere superiore a 11.150,00 euro per i nuclei familiari meno abbienti (ai quali è possibile erogare un contributo maggiore rispetto agli altri nuclei familiari per i quali l'ISEE non deve essere superiore a 16.420,00 euro).

Quanto alla presentazione della domanda, gli interessati si recheranno al Comune e, nel depositare l'istanza, potranno indicare anche i canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione.

Occorre attendere che sia pubblicato apposito bando comunale, che prevederà i requisiti da possedere come beneficiari ed il termine ultimo di presentazione della domanda stessa.

 
© michelangelo, martedì 3 settembre 2013